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Il Decreto anti rave una barbarie politica e giuridica

2/11/2022

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Giuseppe Ciacco

Giovane Avanti! Cosenza

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Ieri il governo Meloni nel primo Consiglio dei Ministri, effettivamente operativo, assumendo come pretesto il raduno per il rave party di Modena, ha in fretta e in furia approvato il decreto legge n. 162.
L’art. 5 del decreto introduce all’interno del codice penale l’art. 434 bis, così rubricato “Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali”. Il testo della norma, composta da 3 commi, recita testualmente:

1. “L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità' pubblica o la salute pubblica.  
Chiunque organizza o promuove l'invasione è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.
Ieri il governo Meloni nel primo Consiglio dei Ministri, effettivamente operativo, assumendo come pretesto il raduno per il rave party di Modena, ha in fretta e in furia approvato il decreto legge n. 162.
L’art. 5 del decreto introduce all’interno del codice penale l’art. 434 bis, così rubricato “Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali”. Il testo della norma, composta da 3 commi, recita testualmente:

1. “L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità' pubblica o la salute pubblica.  
Chiunque organizza o promuove l'invasione è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

2. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), è aggiunta la seguente: «i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 434-bis del codice penale”.  

L'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 159/2011 identifica i soggetti destinatari delle seguenti misure di prevenzione: la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
L’elenco dei destinatari, al primo posto, individua gli “indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso” (articolo 416-bis c.p).

Questo è il perimetro del neonato art. 434 bis cp, la cui cornice – obiettivamente – solleva qualche fondata perplessità, già in termini di compatibilità costituzionale.
Il rave party di Modena ha per davvero rappresentato un’emergenza nazionale, tale da richiedere addirittura la decretazione d’urgenza?
Ricordo che il raduno si è risolto in maniera assolutamente pacifica; l’evacuazione della struttura è avvenuta in maniera ordinata;  
il ripristino della legalità si è perfezionato in tempi rapidi, con buon senso e senza la necessità di alcuna prova di forza, tutelando l'ordine pubblico e l'incolumità di tutte le persone. 
E il mio ricordo è suffragato e testimoniato da immagini nitide ed eloquenti.  
Sennonchè, l’art. 77 della Costituzione, al comma 2, dice: “…in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta.. provvedimenti provvisori con forza di legge..”.  
Quindi, la necessità e l’urgenza straordinarie sono gli elementi costitutivi della fattispecie del decreto legge e ne costituiscono il presupposto di validità costituzionale.  
Scrive Pietro Perlingieri nel suo monumentale Commentario alla Costituzione italiana: “di la dai casi di calamità o eventi sconvolgenti, il decreto legge forza il rapporto con il Parlamento… L’urgenza corrisponde a una situazione oggettiva esterna, non all’urgenza di realizzare l’indirizzo politico del governo”. Di mio, non voglio e non posso aggiungere altro. 
Mutuando il Maestro Perlingeri, aggiungo solo una chiosa: Costituzione alla mano, non è consentito usare la decretazione d’urgenza per trasmettere segnali Identitari. 

Tuttavia, al di là dell’ingombrante sgrammaticatura formale, entriamo comunque, nel merito delle questioni.  

La norma è scritta male. Ma è volutamente scritta male, per renderla ancora più insidiosa. 
Leggiamola passo per passo.

La norma non punisce, solo, i rave party di migliaia di persone.
La norma punisce, indiscriminatamente, tuttii raduni, di oltre cinquanta persone, dai quali può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità' pubblica o la salute pubblica e localizzati, arbitrariamente, in terreni o edifici altrui, non solo privati, ma anche pubblici .
In sintesi, questa è la didascalia della norma.

La norma, ipocritamente anti rave, riguarda invece, indistintamente, tutte le occupazioni di terreni ed edifici non autorizzate e spiana la strada a una repressione generalizzata.

Colpirà e punirà chi occupa un cantiere o un palazzo abbandonato. Colpirà e punirà gli operai che occupano una fabbrica. 
Colpirà e punirà chi organizza nelle piazze l'opposizione ai governi, in quel momento in carica. Colpirà e punirà i lavoratori, che sfileranno nei cortei sindacali. 
Colpirà e punirà gli attivisti per la giustizia climatica o gli operai portuali, che bloccano le strade. Colpirà e punirà i movimenti, che in questi mesi, sono sfilati per le strade di Piombino. 
Colpirà e punirà tutti gli studenti e le studentesse che occupano una scuola o un'università.


E tutti costoro saranno colpiti e puniti sulla base di un giudizio prognostico rimesso al dominio dell’arbitrio più incondizionato.

Che significa pericolo per l'ordine pubblico o per l'incolumità' pubblica o per la salute pubblica? La norma non fornisce nessun criterio per definire la pericolosità. 
In che cosa consiste il pericolo? Come si verifica il pericolo? Chi lo verifica il pericolo? 
La definizione di "pericolo” d'altronde è talmente vaga, da poter essere facilmente piegata a ogni tentazione punitiva.

E tutti costoro sanno colpiti e puniti con pene spropositate: addirittura fino a 6 anni di carcere!

E tutti costoro – incredibile a dirsi e a credersi – saranno sottoposti, alla stregua dei mafiosi, alla sorveglianza speciale ovvero all’obbligo di soggiorno. 
E per l’applicazione della misura di prevenzione, basterà il semplice status di “indiziato di reato”.

Io, nella mia vita scolastica, ho occupato pacificamente, per ben 2 volte la mia Scuola. Ebbene, io a 16/17 anni, sarei stato condannato a 6 anni di reclusione e sarei stato sottoposto alla sorveglianza speciale. Roba da far inorridire.

Insomma: la nuova legislazione speciale, varata ieri con l’introduzione dell’art. 434 bis cp, mette nel mirino, soffocandola, qualsiasi forma di conflittualità sociale ed è applicabile, praticamente, a chiunque voglia manifestare.

L’art. 434 bis cp dice ai giovani che se occupano la loro scuola, sono dei criminali e saranno trattati come mafiosi.

Un Ministro in carica della Repubblica italiana, ieri trasmettendo in diretta lo sgombero del rave di Modena, ha scritto: “È finita la pacchia!”
Signor Ministro, come Lei ben sa, a Roma nel quartiere Esquilino, in via Napoleone III, c’è un palazzo pubblico di proprietà dell’Agenzia del Demanio, occupato arbitrariamente ed abusivamente, dal giorno di Santo Stefano del 2013 , da Casapound.

Oggi è il 1° novembre 2022 e l’art. 434 bis cp, dalla mezzanotte è già in vigore. 
Pertanto, Le chiedo: a che ora, oggi, è stato ordinato ed eseguito lo sgombero del palazzo abusivamente occupato da Casapound? 
A che ora gli occupanti del Palazzo sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Roma per il reato previsto e punito dall’art. 434 bis cp?  
A che ora è stata attivata la procedura per sottoporre gli occupanti del Palazzo alla misura della sorveglianza speciale ovvero dell’obbligo di soggiorno?  
Per gli occupanti abusivi di Casapound la pacchia è finita? O piuttosto, la pacchia ha, ciecamente, un solo colore? O piuttosto, la linea dura del governo ha una sola direzione?

La criminalizzazione del dissenso è la tomba della democrazia.
E purtroppo, l’art. 434 bis cp inaugura una deriva liberticida, che sotto le mentite spoglie di una melliflua lotta all’illegalità, opprimerà soprattutto i più giovani, ai quali saranno selvaggiamente negati gli spazi di ascolto, di partecipazione, di espressione del loro vitale dissenso.

Contro l’art. 434 bis cp è giusto organizzare una mobilitazione intransigente, corale, partecipata, diffusa e condivisa. 
Occorre alzare le barricate. 
Nel Parlamento e nelle Piazze del Paese. Anche a costo di essere denunciati e sottoposti alla sorveglianza speciale. 
La libertà non ha prezzo.
E io sono certo che i giovani di destra, illuminati e consapevoli del loro futuro (e ce ne sono) , saranno anche loro al nostro fianco. E gli uomini e le donne di destra, illuminati e preoccupati del futuro dei loro figli (e ce ne sono), saranno anche loro al nostro fianco. 
Per dire al governo che con le libertà non si gioca; per dire al governo che quando i giovani, democraticamente e pacificamente, disturbano il manovratore di turno non possono essere considerati criminali o, peggio ancora, mafiosi; per dire al governo che, forse ieri sera, difronte alla sofferenza di milioni di famiglie, sarebbe stato più opportuno pubblicare, con uguale fulmineo tempismo, non tanto il decreto del 434 bis cp, bensì il Decreto sul caro bollette.
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