Giovane Avanti!
  • HOME
  • CHI SIAMO
    • GIOVANE AVANTI!
    • AVANTI!
    • MONDO BRERA
    • LA NOSTRA CASA
    • COLLABORAZIONI
  • GIOVANE AVANTI!
    • ARTICOLI
    • RUBRICHE >
      • LAVORIAMOCI
      • L'APPROFONDIMENTO DI GIORGIO PROVINCIALI
      • PARITÀ DI GENERE
      • IL MONDO DELL'ISTRUZIONE
      • PILLOLE D'AMBIENTE
      • COSA SUCCEDE NEL MONDO
      • SETTIMANA ITALIANA
      • 10 FILM DA GUARDARE QUESTO MESE
      • ACCADDE OGGI
    • ARCHIVIO
  • VIDEO
  • CONTATTACI
  • EVENTI
Picture
LEGGI ALTRI ARTICOLI SUL SITO GIOVANIREPORTER.ORG
GIOVANI REPORTER
LEGGI OUTLOOK GIOVANI SU TERZO MILLENNIO
OUTLOOK GIOVANI
LEGGI LA RUBRICA LAVORIAMOCI IN COLLABORAZIONE CON UIL E TERZO MILLENNIO
LAVORIAMOCI

Separazione e divorzio in un unico atto: la sentenza della Corte di Cassazione

28/12/2023

0 Commenti

 

Giulia Cavallari

Giovane Avanti! Bologna 


La Corte di Cassazione, con la pronuncia della sentenza n. 28727/2023, è intervenuta su un tema molto importante quale è il divorzio dando, così, “il via libera” al cumulo della domanda di separazione e divorzio nel ricorso congiunto.

Stando anche a quanto previsto dalla Riforma Cartabia in tema di separazione e di divorzio vi è l’introduzione della facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio. Si tratta di una nuova norma che consente, di fatto, di accorpare separazione e divorzio in un unico atto, senza aprire due procedimenti.
​
Come è stato evidenziato dall’avvocato Gassani, uno degli avvocati matrimonialisti più importanti, si può parlare di “rivoluzione copernicana perché si instrada un nuovo percorso per il diritto di famiglia improntato a non morire più di burocrazia”.
Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la sentenza in questione, ha stabilito che chi decide di intraprendere la strada della separazione e del divorzio in un’unica soluzione potrà seguire questa strada.
 
In realtà già alcuni tribunali italiani, prima dell’intervento della Cassazione avevano seguito questa strada (ad esempio il Tribunale di Milano si è mostrato subito favorevole al cumulo delle domande), ma vi erano stati altri tribunali che non hanno accolto questa innovazione (ad esempio il Tribunale di Firenze che aveva mostrato la sua posizione contraria al cumulo ritenendo inammissibile la domanda congiunta di separazione e divorzio che era stata presentata dalle parti).
Quindi l’intervento degli Ermellini è fondamentale per porre la parola ‘fine’ ad un dibattito giurisprudenziale che aveva già presto piede in diversi tribunali italiani.
Con la sentenza pronunciata dai giudici di Cassazione ha bocciato un ricorso che era stato presentato sulla riforma Cartabia. 
L’articolo 473 bis 49 codice di procedura civile è intitolato proprio “Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” e prevede che ci si possa rivolgere al Tribuna (dal testo della sentenza: “Il legislatore, quindi, ha espressamente previsto l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nell'art. 473-bis.49 c.p.c., con riferimento al giudizio contenzioso mentre analoga previsione non è stata riportata nell'art. 473-bis.51 c.p.c., norma dedicata al «procedimento su domanda congiunta», che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473-bis.47 c.p.c. (e dunque separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni), laddove presentati in forma congiunta)".
Un elemento da non sottovalutare è che questa novità legislativa è stata introdotta con riferimento ai procedimenti contenziosi per risolvere una crisi matrimoniale; mentre nulla dice in merito alla possibilità di proporre le due domande (separazione e divorzio) in un procedimento consensuale. Anche se leggendo attentamente il testo si parla di ‘procedimenti’ e questo potrebbe far pensare che il legislatore abbia voluto intendere sia il procedimento contenzioso che quello consensuale altrimenti avrebbe dovuto espressamente specificarlo nel testo di legge. Quanto al criterio letterale, da una parte, si è osservato che l'art. 473-bis.51 c.p.c. non prevede espressamente la possibilità di realizzare il cumulo oggettivo di domande congiunte, a differenza di quanto invece è previsto, per le domande contenziose, dall’art.. 473 bis.49 cpc. Sulla scorta di tale osservazione, si è dunque concluso che «ubi lex non dixit, non voluit». Infatti anche i giudici di Cassazione hanno specificato che "sempre su un piano letterale, che il riferimento, contenuto nel primo comma dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., alla «domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'art. 473 bis.47», sarebbe un indizio nel senso dell'ammissibilità del cumulo. In altre parole, se il legislatore avesse inteso escludere il cumulo, non avrebbe usato il plurale”.

Pre-riforma Cartabia e oggi 
Prima dell’introduzione della riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022)
chi intendeva separarsi e quindi divorziare doveva prima accordarsi sul come lasciarsi, cioè doveva firmare un accorso di separazione e attendere sei mesi di tempo per poi recarsi nuovamente dall’avvocato, avviare la fase delle trattative con l’ormai ex coniuge e poi procedere al deposito di un ricorso e di conseguenza attendere la sentenza del giudice. Quindi bisognava rivolgersi due volte ad un avvocato, sostenere il costo di due parcelle, pagare due contributi unificati, recarsi due volte davanti ai giudici.
Oggi, con la riforma ormai in vigore, invece vi è la possibilità per gli ex coniugi di giungere ad un unico accordo di separazione e di divorzio e quindi trattare in un unico procedimento tutti gli aspetti e le richieste che gli ex coniugi avanzano l’un l’altro per poi sottoscrivere e depositare, presso il Tribunale, un unico atto (dal testo della sentenza “il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell’art. 3 ella legge sul divorzio).”
Spetterà ai giudici emettere prima la sentenza di separazione e poi, trascorsi sei mesi previsti dalla normativa, emettere la sentenza di divorzio. Per la questione della tempistica e dei termini verrà in aiuto la tecnologia.

Conclusioni
Si tratta di una sentenza che potrebbe avere impatti significativi sul diritto di famiglia apportando così una ulteriore modifica ad una materia che negli ultimi anni è stata oggetto di alcuni interventi legislativi. 
Ciò che avrà grande rilevanza riguarda i tempi di durata perché ci vorranno 6 mesi se si tratta di un divorzio consensuale e 12 mesi se si tratta di un divorzio giudiziale. Chiaramente questa nuova situazione avrà impatti positivi in termini di riduzione dei tempi per giungere alla pronuncia di una sentenza di divorzio, ma avrà effetti anche in termini economici per le parti e soprattutto avrà un risvolto positivo anche dal punto di vista di carico del lavoro per i giudici e i cancellieri.
 È una sentenza che non risolve una specifica questione, ma rappresenta un momento fondamentale di interpretazione giurisprudenziale della materia oggetto di riforma tra il 2022 e 2023 e che rappresenta una delle prime applicazioni della riforma Cartabia.
0 Commenti



Lascia una Risposta.

    Categorie

    Tutti
    2021
    2022
    2023
    2024

    Foto
    PRIMO NUMERO DI GIOVANE AVANTI!
Foto
  • HOME
  • CHI SIAMO
    • GIOVANE AVANTI!
    • AVANTI!
    • MONDO BRERA
    • LA NOSTRA CASA
    • COLLABORAZIONI
  • GIOVANE AVANTI!
    • ARTICOLI
    • RUBRICHE >
      • LAVORIAMOCI
      • L'APPROFONDIMENTO DI GIORGIO PROVINCIALI
      • PARITÀ DI GENERE
      • IL MONDO DELL'ISTRUZIONE
      • PILLOLE D'AMBIENTE
      • COSA SUCCEDE NEL MONDO
      • SETTIMANA ITALIANA
      • 10 FILM DA GUARDARE QUESTO MESE
      • ACCADDE OGGI
    • ARCHIVIO
  • VIDEO
  • CONTATTACI
  • EVENTI